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Documento


184220
IDG901201796
90.12.01796 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Calarco Francesco
L' essenzialita' della domanda di revisione dei prezzi negli appalti
Rass. lav. pubbl., an. 36 (1989), fasc. 12, pt. 1, pag. 435-438
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1213
La facolta' di procedere alla revisione dei prezzi negli appalti, attribuita "ope legis" all' amministrazione-committente, non aziona "di ufficio" il procedimento relativo, potendo essere esercitata, secondo la disciplina vigente, solo su specifica "domanda dell' appaltatore". Sull' essenzialita' di tale domanda sono stati avanzati dubbi, in dottrina, in conseguenza del nuovo sistema instaurato dalla l. 21 dicembre 1974, n. 700, la quale ha reso obbligatoria la corresponsione degli acconti e del saldo revisionale entro i limiti di cui agli artt. 35 e 36 del capitolato generale dei lavori di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. La giurisprudenza, univocamente, ha superato ogni perplessita' riaffermando l' attualita' dell' obbligo della domanda e della connessa decadenza per mancata proposizione della stessa ai sensi dell' art. 2 del d.l.c.p.s. 6 dicembre 1947, n. 1501, che e' rimasto in vigore.
art. 1664 c.c. art. 32 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F d.l.c.p.s. 6 dicembre 1947, n. 1501 art. 2 l. 9 maggio 1950, n. 329 l. 21 dicembre 1974, n. 700 l. 10 dicembre 1981, n. 741
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