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Documento


184438
IDG900602014
90.06.02014 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Venditti Carlo
Disposizione testamentaria orale e conferma ex art. 590 c.c.
Dir. giur., s. 3, an. 103 (1988), fasc. 1-4, pag. 151-193
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D302
(Sommario: - La totale mancanza di forma documentale non esclude la rilevanza giuridica di una manifestazione di ultima volonta' ricollegabile al defunto ai fini dell' a. 590 c.c. - Il meccanismo confermativo legale non puo' trovare spiegazione al di fuori della disciplina legislativa del fenomeno successorio. Ne consegue l' inaccettabilita' delle teorie che concludono in modo opposto. Si respinge, in particolare, la teoria dell' obbligazione naturale. - Nostra adesione alla dottrina che riconosce, in capo al chiamato alla successione in base ad una disposizione testamentaria nulla confermata, l' acquisto del diritto di accettare l' eredita'. - Analisi della casistica giurisprudenziale: all' affermazione in via di principio della possibilita' di confermare la manifestazione orale di ultima volonta' non corrisponde, da parte dei giudici, il riconoscimento della intervenuta conferma nelle fattispecie sottoposte al loro esame)
art. 590 c.c. Cass. sez. un. civ. 12 aprile 1943, n. 846 Trib. Trani 28 luglio 1950 Trib. Santa Maria Capua Vetere 28 giugno 1955 App. Roma 4 maggio 1961 Cass. 5 maggio 1962, n. 888 Cass. 8 maggio 1984, n. 2800
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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