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| IDG900602053 | |
| 90.06.02053 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Crespi Alberto
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| Acquisto di azioni proprie e "bilancio regolarmente approvato" ex
art. 2357 c.c.
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| Riv. soc., an. 34 (1989), fasc. 6, pag. 1169-1187
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312201
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| (Sommario: - Il regolare accertamento degli utili netti richiesto dal
testo originario dell' art. 2357 c.c. e la risultanza di essi da un
"bilancio regolarmente approvato" secondo il nuovo testo introdotto
dall' art. 8 d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30: la discutibile
contrapposizione fra opzione "formale" e opzione "sostanziale" e la
scelta operata dalla giurisprudenza di merito nella prima decisione
in tema di acquisto di azioni proprie registrata dopo la riforma
legislativa. - Le reazioni critiche dei primi commentatori alla
pronunzia dei giudici di merito: il suggerimento di una "rilettura
integrativa" del nuovo testo dell' art. 3257 c.c. onde evitare il
risultato "paradossale" di una attenuazione della tutela penale dell'
integrita' del capitale sociale e delle riserve indisponibili. - L'
intervento del giudice di legittimita': l' esigenza della regolare
approvazione del bilancio proiettata, anche ai fini della
responsabilita' penale ex art. 2630, primo comma, c.c., nell' ottica
di un bilancio ratificato nelle forme prescritte e che non sia falso
nelle voci concernenti gli utili e le riserve. - Necessita' di tenere
distinti il profilo della responsabilita' civile e quello della
responsabilita' penale; l' inconsistenza del richiamo alla norma
dettata dall' art. 2621, n. 2 c.c., ai fini della rivalutazione dell'
interesse protetto dalla norma incriminatrice posta dall' art. 2630,
primo comma, n. 2, c.c. e la nozione di "bilancio regolarmente
approvato" nel pensiero dei cultori del diritto societario)
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| art. 2357 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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