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184477
IDG900602053
90.06.02053 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Crespi Alberto
Acquisto di azioni proprie e "bilancio regolarmente approvato" ex art. 2357 c.c.
Riv. soc., an. 34 (1989), fasc. 6, pag. 1169-1187
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312201
(Sommario: - Il regolare accertamento degli utili netti richiesto dal testo originario dell' art. 2357 c.c. e la risultanza di essi da un "bilancio regolarmente approvato" secondo il nuovo testo introdotto dall' art. 8 d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30: la discutibile contrapposizione fra opzione "formale" e opzione "sostanziale" e la scelta operata dalla giurisprudenza di merito nella prima decisione in tema di acquisto di azioni proprie registrata dopo la riforma legislativa. - Le reazioni critiche dei primi commentatori alla pronunzia dei giudici di merito: il suggerimento di una "rilettura integrativa" del nuovo testo dell' art. 3257 c.c. onde evitare il risultato "paradossale" di una attenuazione della tutela penale dell' integrita' del capitale sociale e delle riserve indisponibili. - L' intervento del giudice di legittimita': l' esigenza della regolare approvazione del bilancio proiettata, anche ai fini della responsabilita' penale ex art. 2630, primo comma, c.c., nell' ottica di un bilancio ratificato nelle forme prescritte e che non sia falso nelle voci concernenti gli utili e le riserve. - Necessita' di tenere distinti il profilo della responsabilita' civile e quello della responsabilita' penale; l' inconsistenza del richiamo alla norma dettata dall' art. 2621, n. 2 c.c., ai fini della rivalutazione dell' interesse protetto dalla norma incriminatrice posta dall' art. 2630, primo comma, n. 2, c.c. e la nozione di "bilancio regolarmente approvato" nel pensiero dei cultori del diritto societario)
art. 2357 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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