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184491
IDG900602067
90.06.02067 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Tilla Maurizio
La modifica "a maggioranza" delle tabelle millesimali e la nullita' delle successive deliberazioni condominiali
Nota a Cass. sez. II civ. 11 settembre 1989, n. 3920
Giust. civ., an. 40 (1990), fasc. 4, pt. 1, pag. 1020-1025
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30480
Secondo la Corte di Cassazione, la deliberazione assembleare adottata a maggioranza che modifica le tabelle millesimali relative alla ripartizione delle spese e' inefficace nei confronti del condomino assente o dissenziente, per nullita' radicale deducibile senza limitazioni di tempo, e non meramente annullabile su impugnazione da proporsi entro 30 giorni a norma dell' art. 1137 c.c. Tale nullita' si estende a tutte le deliberazioni riguardanti la determinazione dei contributi condominiali adottate in base ai millesimi illegittimamente modificati.
art. 1123 c.c. art. 1135 c.c. art. 1136 c.c. art. 1137 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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