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184492
IDG900602068
90.06.02068 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Tilla Maurizio
Criteri diversi (e controversi) per la determinazione dell' indennita' di avviamento
Nota a Cass. sez. III civ. 25 agosto 1989, n. 3790
Giust. civ., an. 40 (1990), fasc. 4, pt. 1, pag. 1028-1032
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D31163
La Corte di Cassazione ha ritenuto che l' art. 69 comma 7 l. 392/1978 tende, in caso di recesso del locatore dalle locazioni non abitative in corso alla data dell' entrata in vigore della citata legge, a realizzare per tali contratti un' indennita' di avviamento congrua. E' necessario, quindi, il ricorso ad un criterio rigido di determinazione della suddetta indennita', costituito dal canone corrente di mercato nella zona ove e' situato l' immobile, da individuarsi a mezzo d' indagine comparativa "in situ", senza possibilita' di ricorrere a criteri diversi quali la pregressa durata del rapporto o la misura esigue del canone effettivamente corrisposto. La decisione e' condivisa dall' A., che richiama giurisprudenza e dottrina sulle problematiche che il tema propone.
art. 69 comma 7 l. 27 luglio 1978, n. 392
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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