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184497
IDG900602073
90.06.02073 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Contino Enrica
Ente non costituito e garanzie illimitate e generali
Nota a Cass. sez. I civ. 7 luglio 1989, n. 3228
Giust. civ., an. 40 (1990), fasc. 4, pt. 1, pag. 1075-1077
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31110; D30680
Fattispecie: il dottor Rovelli, ritenuta in via analogica l' applicazione dell' art. 2331 comma 2 c.c. ad una societa' non ancora costituita, chiedeva che l' IMI lo sollevasse da ogni richiesta rivoltagli o che gli sarebbe stata rivolta in futuro, di qualsiasi tipo, da una societa' del gruppo SIR-Rumianca. E cio' in forza di una clausola espressamente predisposta in un piu' complesso programma negoziale, che prevedeva la costituzione di un consorzio finalizzato ad un piano di risanamento aziendale. La domanda veniva accolta dai giudici di merito. Nelle more del giudizio un terzo provvedeva all' adempimento della convenzione sopra ricordata, seppure con modalita' diverse da quelle pattiziamente stabilite. Circostanza, questa, da cui erano derivati ingenti danni per l' attore. Il soccombente proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un' erronea interpretazione dell' art. 2331 comma 2 c.c. Due sono i problemi che emergono da tale esposizione: se cioe' quest' ultima norma possa ricomprendere gli atti compiuti anteriormente alla costituzione della societa' e se possa riconoscersi validita' ad una clausola del tenore di quella stipulata dai contraenti. Cassazione: "La norma dell' art. 2331 comma 2 c.c., che si riferisce alle operazioni compiute in nome della societa' gia' costituita, e' applicabile in via analogica anche al caso di operazioni poste in essere prima della costituzione della societa'. Quando l' oggetto della fideiussione non e' determinabile, neppure per relationem, essa e' nulla".
art. 2331 comma 2 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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