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| IDG900602073 | |
| 90.06.02073 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Contino Enrica
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| Ente non costituito e garanzie illimitate e generali
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| Nota a Cass. sez. I civ. 7 luglio 1989, n. 3228
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| Giust. civ., an. 40 (1990), fasc. 4, pt. 1, pag. 1075-1077
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31110; D30680
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| Fattispecie: il dottor Rovelli, ritenuta in via analogica l'
applicazione dell' art. 2331 comma 2 c.c. ad una societa' non ancora
costituita, chiedeva che l' IMI lo sollevasse da ogni richiesta
rivoltagli o che gli sarebbe stata rivolta in futuro, di qualsiasi
tipo, da una societa' del gruppo SIR-Rumianca. E cio' in forza di una
clausola espressamente predisposta in un piu' complesso programma
negoziale, che prevedeva la costituzione di un consorzio finalizzato
ad un piano di risanamento aziendale. La domanda veniva accolta dai
giudici di merito. Nelle more del giudizio un terzo provvedeva all'
adempimento della convenzione sopra ricordata, seppure con modalita'
diverse da quelle pattiziamente stabilite. Circostanza, questa, da
cui erano derivati ingenti danni per l' attore. Il soccombente
proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un' erronea
interpretazione dell' art. 2331 comma 2 c.c. Due sono i problemi che
emergono da tale esposizione: se cioe' quest' ultima norma possa
ricomprendere gli atti compiuti anteriormente alla costituzione della
societa' e se possa riconoscersi validita' ad una clausola del tenore
di quella stipulata dai contraenti. Cassazione: "La norma dell' art.
2331 comma 2 c.c., che si riferisce alle operazioni compiute in nome
della societa' gia' costituita, e' applicabile in via analogica anche
al caso di operazioni poste in essere prima della costituzione della
societa'. Quando l' oggetto della fideiussione non e' determinabile,
neppure per relationem, essa e' nulla".
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| art. 2331 comma 2 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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