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Documento


184528
IDG900602104
90.06.02104 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
L' adozione quale estremo, eccezionale rimedio a gravissime situazioni di totale carenza di cure genitoriali: un nuovo concetto di abbandono?
Nota a Cass. 8 febbraio 1989, n. 793
Dir. fam., an. 18 (1989), fasc. 3, pt. 1, pag. 519-535
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30140
L' A. solleva critiche alla sentenza in commento che, partendo dal principio accettabile secondo il quale la famiglia di sangue sia da preferire a qualsiasi altra quando assicuri al minore l' armonico sviluppo della sua personalita', sembra concludere, per quanto riguarda la fattispecie, che la famiglia biologica debba essere "sempre" preferita, anche quando non garantisca il diritto del minore all' educazione.
art. 1 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 8 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 15 l. 4 maggio 1983, n. 184
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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