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184573
IDG900702149
90.07.02149 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cappiello Icilio
Considerazioni in tema di proponibilita' e procedibilita' della domanda d' inadempimento agrario, tra obblighi incombenti alla parte ricorrente e tentativo di conciliazione senza la presenza dei rappresentanti delle associazioni professionali di categoria
Nota a Cass. sez. III civ. 14 settembre 1989, n. 3926
Giur. agr. it., an. 37 (1990), fasc. 3, pt. 1, pag. 163-165
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D917; D91412
Tra i vari motivi di interesse proposti dalla sentenza, l' A. sottolinea l' interpretazione del comma 3 dell' art. 5 l. 203/1982 e dell' art. 46 stessa legge sull' ammissibilita' di un' unica e contestuale comunicazione per quanto riguarda i preventivi adempimenti a carico del lavoratore che intenda proporre domanda di risoluzione e sull' irrilevanza del mancato suggerimento del modo di adempiere. Per quanto concerne la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni professionali al procedimento relativo al tentativo di conciliazione, tale partecipazione non e' prevista come obbligatoria a pena di nullita'.
art. 5 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 46 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 47 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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