| La crisi della legge va di pari passo con la crisi della forma Stato
e si manifesta nella dinamicita', differenziazione e disorganicita'
delle leggi speciali e di settore e nella perdita dei connotati
tipici della legge, cioe' della preventivita', della generalita' e
della astrattezza, per cui quest' ultima tende a farsi provvedimento,
ad assumere efficacia retroattiva, a legarsi inscindibilmente a
concrete situazioni eccezionali, a confondersi con atti contenenti
mere direttive politiche. La legislazione diviene incerta, tardiva,
sempre piu' specializzata, parziale, perdendo la fondamentale
caratteristica della certezza ed assumendo spesso la natura di vero e
proprio contratto fra interessi contrapposti. Lo stesso affiancarsi
alle leggi formali, di atti aventi natura materialmente legislativa,
di provenienza dell' Esecutivo, e' un primo indice della crisi in cui
la concezione della sovranita' e dell' onnipotenza del legislatore e'
ormai caduta, vulnerata anche dal diffondersi, nelle Costituzioni
positive, del controllo di costituzionalita' delle leggi e dal ruolo
di supplenza rivendicato dai giudici. Di questa situazione sono un'
ulteriore, successiva manifestazione i difetti intrinseci alla
confezione delle leggi, e di essa risente anche lo stesso sistema
delle fonti, nel quale la legge si trova in un certo senso
accerchiata da una miriade di atti normativi ad essa sopra-, pari- e
sottordinati.
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