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184599
IDG900902175
90.09.02175 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Trisorio Liuzzi Giuseppe
Riforma del processo penale e sospensione del processo civile
Riv. dir. proc., s. 2, an. 45 (1990), fasc. 2, pag. 529-561
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40212; D41810; D600; D601
(Sommario: - Le questioni pregiudiziali nel nuovo processo penale. La regola della cognizione "incidenter tantum". - I rapporti tra il giudizio penale ed il giudizio civile. La disciplina dettata nel codice di procedura penale del 1930: gli artt. 3 e 24 e la sospensione del processo civile come regola generale. - La disciplina introdotta con il nuovo codice di procedura penale in tema di azione civile. L' art. 75: la regola della separazione dei giudizi civile e penale e l' eccezionalita' della sospensione necessaria del processo civile. - Le conseguenze della nuova disciplina in tema di azione civile sui processi sospesi ai sensi dell' art. 24 c.p.p. 1930. - La mancata riproduzione dell' art. 3 c.p.p. 1930; l' art. 331 nuovo c.p.p. e l' art. 211 disp. att., coord. e trans. nuovo c.p.p. - Nel nuovo codice di rito penale viene eliminata la regola generale della sospensione necessaria del processo civile per pendenza di un processo penale "influente". - L' impossibilita' di applicare la seconda parte dell' art. 295 c.p.c. all' ipotesi della contemporanea pendenza di un processo civile e di un processo penale "influente". - Le conseguenze dell' eliminazione della sospensione necessaria sui processi sospesi ai sensi dell' art. 3 c.p.p. 1930)
art. 3 c.p.p. 1930 art. 24 c.p.p. 1930 art. 75 c.p.p. 1930 art. 331 c.p.p. art. 211 disp. att. c.p.p. art. 295 c.p.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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