| 184599 | |
| IDG900902175 | |
| 90.09.02175 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Trisorio Liuzzi Giuseppe
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| Riforma del processo penale e sospensione del processo civile
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| Riv. dir. proc., s. 2, an. 45 (1990), fasc. 2, pag. 529-561
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D40212; D41810; D600; D601
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| (Sommario: - Le questioni pregiudiziali nel nuovo processo penale. La
regola della cognizione "incidenter tantum". - I rapporti tra il
giudizio penale ed il giudizio civile. La disciplina dettata nel
codice di procedura penale del 1930: gli artt. 3 e 24 e la
sospensione del processo civile come regola generale. - La disciplina
introdotta con il nuovo codice di procedura penale in tema di azione
civile. L' art. 75: la regola della separazione dei giudizi civile e
penale e l' eccezionalita' della sospensione necessaria del processo
civile. - Le conseguenze della nuova disciplina in tema di azione
civile sui processi sospesi ai sensi dell' art. 24 c.p.p. 1930. - La
mancata riproduzione dell' art. 3 c.p.p. 1930; l' art. 331 nuovo
c.p.p. e l' art. 211 disp. att., coord. e trans. nuovo c.p.p. - Nel
nuovo codice di rito penale viene eliminata la regola generale della
sospensione necessaria del processo civile per pendenza di un
processo penale "influente". - L' impossibilita' di applicare la
seconda parte dell' art. 295 c.p.c. all' ipotesi della contemporanea
pendenza di un processo civile e di un processo penale "influente". -
Le conseguenze dell' eliminazione della sospensione necessaria sui
processi sospesi ai sensi dell' art. 3 c.p.p. 1930)
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| art. 3 c.p.p. 1930
art. 24 c.p.p. 1930
art. 75 c.p.p. 1930
art. 331 c.p.p.
art. 211 disp. att. c.p.p.
art. 295 c.p.c.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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