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184602
IDG900902178
90.09.02178 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Attardi Aldo
Il rapporto di alternativita' tra i gravami alla Commissione centrale e alla Corte di appello
Nota a Cass. 14 aprile 1988, n. 2968
Riv. dir. proc., s. 2, an. 45 (1990), fasc. 2, pag. 607-619
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21721
Secondo la sentenza in commento, l' art. 40 d.p.r. 636/1972 sancisce il principio di alternativita', per cui e' esclusa l' esperibilita' del ricorso alla Corte d' Appello quando la parte soccombente abbia esperito, seppure tardivamente, ricorso alla Com missione Centrale avverso la decisione della Commissione tributaria di II grado. L' A. approfondisce il tema per verificare se possano pendere contemporaneamente sia il procedimento di gravame avanti la Commissione Centrale sia quello dinanzi la Corte d' Appello.
art. 40 comma 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
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