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184617
IDG900902193
90.09.02193 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Luca Gaetano
L' art. 20 lett. a l. 28 febbraio 1985, n. 47: l' ultima spiaggia del pretore penale
Nota a Cass. sez. III pen. 20 gennaio 1988
Cass. pen., an. 29 (1989), fasc. 6, pag. 1072-1076
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D1822; D18222; D18239; D540
Nel quadro giurisprudenziale, che l' A. richiama, interviene la sentenza annotata, la quale ha negato l' ipotizzabilita' del reato di cui all' art. 17 l. 10/1977 (ora art. 20 lett. a) l. 47/1985) in caso di costruzione in base a concessione illegittima, sostenendo in particolare che e' frutto di erronea interpretazione e di deviante applicazione ritenere il giudice penale abilitato a conoscere della legittimita' dell' atto amministrativo, perche' e' ormai superata l' ipotizzabilita' del reato di cui all' art. 17 lett. a), nel caso di concessione illegittima, potendo le violazioni edilizie di cui all' art. cit. assumere rilevanza penale solo se concernenti l' attivita' edilizia e giammai la concessione. L' orientamento non puo' essere condiviso.
art. 17 lett. a l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 20 lett. a l. 28 febbraio 1985, n. 47
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