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| IDG900902198 | |
| 90.09.02198 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Uccella Fulvio
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| Educazione o rieducazione del detenuto? Spunti propositivi per una
modifica (necessitata) dell' art. 27 comma 3 Cost.
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| Relazione al convegno organizzato dalla Lega per i diritti del
cittadino sul tema: "La reintegrazione sociale del detenuto: quale
professionalita' per l' educatore penitenziario degli anni '90",
Roma, 19-21 aprile 1989
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| Cass. pen., an. 29 (1989), fasc. 6, pag. 1144-1149
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D6440; F4251
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| Analizzato il ruolo dell' educatore nell' attuale sistema
penitenziario, l' A. ne evidenzia l' ambiguita' in quanto l'
ordinamento prevede un astratto detenuto. Occorre invece un approccio
che tenga conto dei "diritti dell' uomo detenuto"; che affermi con
forza che la finalita' della pena privativa della liberta' personale
deve tendere all' inserimento sociale del soggetto, "di quel
determinato soggetto". Da quest' impostazione scaturisce una diversa
professionalita' dell' educatore che non abbia "mansioni" da svolgere
ma "funzioni personalistiche" da realizzare. In questa prospettiva s'
impone una riforma dell' art. 27 comma 3 Cost., raccordato con gli
artt. 2, 3 e 4 in questo modo: "Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla
educazione del reo nel rispetto dei diritti fondamentali di cui egli
e' portatore come soggetto fisico". A questo enunciato dovrebbe
riferirsi anche la legge penitenziaria, rivalutando la "maieutica"
dell' educatore e la sua "funzione di ponte" tra le mura carcerarie e
la societa' esterna, aiutando il soggetto a credere nella liberta' e
ad assumersi le sue responsabilita'.
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| art. 27 comma 3 Cost.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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