Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


184622
IDG900902198
90.09.02198 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Uccella Fulvio
Educazione o rieducazione del detenuto? Spunti propositivi per una modifica (necessitata) dell' art. 27 comma 3 Cost.
Relazione al convegno organizzato dalla Lega per i diritti del cittadino sul tema: "La reintegrazione sociale del detenuto: quale professionalita' per l' educatore penitenziario degli anni '90", Roma, 19-21 aprile 1989
Cass. pen., an. 29 (1989), fasc. 6, pag. 1144-1149
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6440; F4251
Analizzato il ruolo dell' educatore nell' attuale sistema penitenziario, l' A. ne evidenzia l' ambiguita' in quanto l' ordinamento prevede un astratto detenuto. Occorre invece un approccio che tenga conto dei "diritti dell' uomo detenuto"; che affermi con forza che la finalita' della pena privativa della liberta' personale deve tendere all' inserimento sociale del soggetto, "di quel determinato soggetto". Da quest' impostazione scaturisce una diversa professionalita' dell' educatore che non abbia "mansioni" da svolgere ma "funzioni personalistiche" da realizzare. In questa prospettiva s' impone una riforma dell' art. 27 comma 3 Cost., raccordato con gli artt. 2, 3 e 4 in questo modo: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla educazione del reo nel rispetto dei diritti fondamentali di cui egli e' portatore come soggetto fisico". A questo enunciato dovrebbe riferirsi anche la legge penitenziaria, rivalutando la "maieutica" dell' educatore e la sua "funzione di ponte" tra le mura carcerarie e la societa' esterna, aiutando il soggetto a credere nella liberta' e ad assumersi le sue responsabilita'.
art. 27 comma 3 Cost.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati