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184630
IDG900902206
90.09.02206 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ramajoli Sergio
Equipollenza della notificazione dell' avviso di deposito del provvedimento restrittivo della liberta' personale: decorrenza del termine per la richiesta di riesame da parte del difensore
Nota a Cass. sez. VI pen. 7 novembre 1988
Cass. pen., an. 29 (1989), fasc. 7, pag. 1274-1277
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D61128; D606; D6050
In materia di decorrenza del termine per la richiesta di riesame del provvedimento restrittivo della liberta' personale, la giurisprudenza della Suprema Corte non appare univoca. A fronte di decisioni che affermano che la notificazione dell' avviso di deposito del provvedimento restrittivo della liberta' personale "non ammette equipollenti", per cui la mancata osservanza dell' obbligo del deposito "non comporta alcuna nullita', ma ha solo l' effetto di non far decorrere, per il legale, il termine per la richiesta di riesame", ve ne sono altre che assumono, al contrario, che "la conoscenza piena ed effettiva da parte del difensore, il quale abbia assistito all' interrogatorio dell' arrestato, del provvedimento contro il quale puo' essere proposta richiesta di riesame a norma dell' art. 263 bis c.p.p., anche dopo la modifica apportatavi dall' art. 19 l. 28 luglio 1984, n. 398, deve ritenersi equipollente all' avviso di deposito in cancelleria, per cui il termine per proporre la richiesta stessa decorre dalla data dell' interrogatorio, nel corso del quale l' interessato sia stato portato a conoscenza del provvedimento restrittivo". La sentenza annotata opta per la seconda soluzione e l' A. esamina criticamente le ragioni poste a sostegno di tale convincimento.
art. 7 l. 12 agosto 1982, n. 532 art. 19 l. 28 luglio 1984, n. 398 art. 263 bis c.p.p. C. Cost. 29 marzo 1984, n. 80
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