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| IDG900902206 | |
| 90.09.02206 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ramajoli Sergio
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| Equipollenza della notificazione dell' avviso di deposito del
provvedimento restrittivo della liberta' personale: decorrenza del
termine per la richiesta di riesame da parte del difensore
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| Nota a Cass. sez. VI pen. 7 novembre 1988
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| Cass. pen., an. 29 (1989), fasc. 7, pag. 1274-1277
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D61128; D606; D6050
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| In materia di decorrenza del termine per la richiesta di riesame del
provvedimento restrittivo della liberta' personale, la giurisprudenza
della Suprema Corte non appare univoca. A fronte di decisioni che
affermano che la notificazione dell' avviso di deposito del
provvedimento restrittivo della liberta' personale "non ammette
equipollenti", per cui la mancata osservanza dell' obbligo del
deposito "non comporta alcuna nullita', ma ha solo l' effetto di non
far decorrere, per il legale, il termine per la richiesta di
riesame", ve ne sono altre che assumono, al contrario, che "la
conoscenza piena ed effettiva da parte del difensore, il quale abbia
assistito all' interrogatorio dell' arrestato, del provvedimento
contro il quale puo' essere proposta richiesta di riesame a norma
dell' art. 263 bis c.p.p., anche dopo la modifica apportatavi dall'
art. 19 l. 28 luglio 1984, n. 398, deve ritenersi equipollente all'
avviso di deposito in cancelleria, per cui il termine per proporre la
richiesta stessa decorre dalla data dell' interrogatorio, nel corso
del quale l' interessato sia stato portato a conoscenza del
provvedimento restrittivo". La sentenza annotata opta per la seconda
soluzione e l' A. esamina criticamente le ragioni poste a sostegno di
tale convincimento.
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| art. 7 l. 12 agosto 1982, n. 532
art. 19 l. 28 luglio 1984, n. 398
art. 263 bis c.p.p.
C. Cost. 29 marzo 1984, n. 80
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