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184640
IDG900902216
90.09.02216 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Taddeucci Sassolini Mario
L' art. 31 legge n. 663 del 1986 e la pericolosita' sociale: brevi note sull' abolizione del sistema presuntivo
Nota a Cass. sez. V pen. 20 maggio 1987
Cass. pen., an. 29 (1989), fasc. 8-9, pag. 1473-1477
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D5050; D5022
La Corte di Cassazione, recependo l' importanza del dettato normativo di cui all' art. 31 l. 663/1986 che ha abrogato l' art. 204 c.p. e ha annullato dal nostro ordinamento la presunzione di pericolosita', ha annullato il provvedimento del Tribunale di Napoli nella parte in cui dichiarava l' imputato delinquente abituale e ne ordinava la misura di sicurezza dell' assegnazione ad una casa di lavoro per due anni senza un formale giudizio di pericolosita' sociale. La sentenza offre lo spunto all' A. per riconsiderare storicamente il tema delle presunzioni di pericolosita' e per verificare gli effetti che l' abrogazione dell' art. 204 ha complessivamente prodotto in materia di applicazione delle misure di sicurezza.
art. 31 l. 10 ottobre 1986, n. 663 art. 204 c.p. art. 215 c.p.
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