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184653
IDG900902229
90.09.02229 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dell' Anno Paolino
Sulla calunnia relativa ad un fatto che successivamente abbia cessato di costituire reato o sia divenuto perseguibile a querela
Osservazione a Cass. sez. VI pen. 21 novembre 1988
Cass. pen., an. 30 (1990), fasc. 2, pt. 1, pag. 229-230
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51203; D5001
Secondo la sentenza annotata il delitto di calunnia e' perseguibile anche se il fatto oggetto d' incolpazione non costituisca piu' reato a seguito d' intervento legislativo o diventi perseguibile a querela e questa non sia stata proposta. L' A. richiama la giurisprudenza, di diverso orientamento, e affronta il problema valutando la portata interpretativa del disposto dell' art. 2 comma 2 c.p., che vieta la punibilita' per fatti che hanno perso la natura di reato in momento successivo alla loro commissione. Tale articolo presuppone l' abolizione di un determinato titolo di reato e solo di questo. Potrebbe trovare applicazione in tema di calunnia, se ad essere abolita fosse la figura criminosa dell' art. 368 c.p.
art. 2 comma 2 c.p. art. 368 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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