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184661
IDG900902237
90.09.02237 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tito Raffaele
Sulla decorrenza del termine previsto nel giudizio immediato per la richiesta del giudizio abbreviato
Osservazioni a ord. Trib. Pordenone 6 febbraio 1990
Cass. pen., an. 30 (1990), fasc. 2, pt. 2, pag. 56
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62; D6060
A norma dell' art. 458 comma 1 c.p.p., il termine di 7 giorni per la richiesta del giudizio abbreviato decorre dalla notifica del decreto del giudice per le indagini preliminari (GIP) all' imputato e non dalla notifica al difensore di fiducia. Nella fattispecie in esame, questi ha ricevuto la notifica tre giorni dopo quella avvenuta all' imputato. L' avvocato solleva eccezione d' incostituzionalita' dell' art. 458 nella parte in cui fa decorrere i 7 giorni dalla notifica all' imputato e non dalla notifica al difensore. La questione viene respinta, ritenendosi il tempo di 4 giorni sufficiente all' avvocato per l' assistenza tecnica. Decisione condivisibile nella fattispecie. Tuttavia potrebbe verificarsi che al difensore venga notificato il decreto del GIP dopo il settimo giorno dalla notifica del medesimo atto all' imputato. Potrebbe essere opportuna l' applicazione della regola di cui all' art. 585 comma 3 c.p.p. che, in tema di impugnazioni, stabilisce che "quando la decorrenza e' diversa per l' imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo".
art. 458 comma 1 c.p.p. art. 585 comma 3 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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