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| IDG900902237 | |
| 90.09.02237 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tito Raffaele
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| Sulla decorrenza del termine previsto nel giudizio immediato per la
richiesta del giudizio abbreviato
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| Osservazioni a ord. Trib. Pordenone 6 febbraio 1990
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| Cass. pen., an. 30 (1990), fasc. 2, pt. 2, pag. 56
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D62; D6060
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| A norma dell' art. 458 comma 1 c.p.p., il termine di 7 giorni per la
richiesta del giudizio abbreviato decorre dalla notifica del decreto
del giudice per le indagini preliminari (GIP) all' imputato e non
dalla notifica al difensore di fiducia. Nella fattispecie in esame,
questi ha ricevuto la notifica tre giorni dopo quella avvenuta all'
imputato. L' avvocato solleva eccezione d' incostituzionalita' dell'
art. 458 nella parte in cui fa decorrere i 7 giorni dalla notifica
all' imputato e non dalla notifica al difensore. La questione viene
respinta, ritenendosi il tempo di 4 giorni sufficiente all' avvocato
per l' assistenza tecnica. Decisione condivisibile nella fattispecie.
Tuttavia potrebbe verificarsi che al difensore venga notificato il
decreto del GIP dopo il settimo giorno dalla notifica del medesimo
atto all' imputato. Potrebbe essere opportuna l' applicazione della
regola di cui all' art. 585 comma 3 c.p.p. che, in tema di
impugnazioni, stabilisce che "quando la decorrenza e' diversa per l'
imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che
scade per ultimo".
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| art. 458 comma 1 c.p.p.
art. 585 comma 3 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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