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Documento


184704
IDG901002280
90.10.02280 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ciani Arnaldo
La Commissione Centrale e l' art. 327 del codice di procedura civile
Nota a ord. Comm. Centr. sez. VII 14 novembre 1988 ord. Comm. Centr. sez. VII 26 gennaio 1989 Comm. Centr. sez. un. 14 dicembre 1989, n. 1024 Comm. Centr. sez. un. 14 dicembre 1989, n. 1025
Rass. trib., an. 33 (1990), fasc. 3, pt. 2, pag. 206-207
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2175; D4205
Le sezioni unite della Commissione Tributaria Centrale hanno ribadito l' applicabilita' dell' art. 327 c.p.c., che prevede un termine annuale di decadenza dalla facolta' di impugnazione delle pronunce dei giudici, anche nel processo tributario. Date le disfunzioni presenti nel funzionamento delle Commissioni, c' e' il rischio che avvenga una "denegazione di giustizia".
art. 44 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 327 c.p.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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