| La l. 8 agosto 1985, n. 431 (la c.d. legge Galasso) ha segnato una
svolta fondamentale positiva per la tutela delle linee essenziali del
territorio nazionale, sia sotto l' aspetto paesaggistico che
ambientale, dopo un periodo di assenza del legislatore nazionale,
occupato ad amministrare se del caso il contingente, e di ancor piu'
deplorevole inerzia dell' amministrazione e, segnatamente, degli Enti
locali. Il che ha determinato il proliferare su vasta scala dell'
abusivismo, che ha deturpato quello che fu il Bel Paese. Con tale
legge la salvaguardia doverosa degli aspetti ambientali e
paesaggistici, previamente individuati, viene affidata ai piani
paesistici o, in loro sostituzione, ai "piani
urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori
paesistici ed ambientali", da redigersi ambedue dalle Regioni. L' A.,
dopo un excursus sulla situazione anzidetta, mette in risalto il
fatto che la l. n. 431, per ragioni dovute alla contingente urgenza
del suo intervento, ha utilizzato il quasi dimenticato piano
paesistico, previsto dal legislatore del 1939, che in effetti ha
bisogno di notevoli adattamenti e suscita notevoli problemi di
inserimento nel sistema vigente dopo l' avvento delle Regioni, che
hanno competenza in materia di urbanistica. Vengono esaminati,
quindi, l' ambito e l' oggetto di detti piani e, in particolare, i
problemi relativi alle misure di salvaguardia previste sino all'
adozione di detti piani, che sono sovraordinati a qualsiasi piano
urbanistico.
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