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184739
IDG901502315
90.15.02315 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrari Giulia
Riserva di accordo sindacale nelle materie di cui all' art. 3 della legge-quadro sul pubblico impiego
Nota a C. Cost. 22 dicembre 1988, n. 1127
Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 7, pt. 1A, pag. 1083-1086
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1433; D71135
La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della legge della Regione Liguria 27 gennaio 1988, recante "Disposizioni di attuazione dei principi fissati dalle norme dello Stato in materia di permessi per attivita' sindacali, in attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali". Secondo l' A., la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso nella considerazione che gli artt. 62 d.p.r. 761/1979 e 23 l. 93/1983 riservano la disciplina dei permessi per attivita' sindacale allo strumento dell' accordo sindacale; di conseguenza essa ha individuato l' illegittimita' costituzionale della legge, che nel caso di specie ha preteso di regolamentare le suddette materie, non nel suo carattere "regionale", bensi' nel fatto che "i permessi" costituiscono un' area che, in quanto riservata all' accordo, non puo' essere invasa dalla legge, statale o regionale che sia.
art. 2 l. 29 marzo 1983, n. 93 art. 3 l. 29 marzo 1983, n. 93



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