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184742
IDG901502318
90.15.02318 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Falcone Amalia
Le Sezioni unite intervengono in materia di cure termali: ulteriore "sostegno" all' orientamento espresso dalla Corte costituzionale?
Nota a Cass. sez. un. civ. 19 ottobre 1988, n. 5634
Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 7, pt. 1A, pag. 1147-1154
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7443; D7440
Le sezioni unite hanno affrontato la questione delle assenze dal lavoro per fruire di cure idrotermali, fuori delle ferie annuali. La Corte Costituzionale, prima, e le sezioni unite con la sentenza annotata ora, sono pervenute alla conclusione sia dell' assimilabilita' delle assenze per cure termali a quelle per malattia, sia alla conseguente corresponsione obbligatoria della retribuzione a carico del datore di lavoro. L' A. fa precedere il commento alla sentenza delle sezioni unite da una ricognizione su quella della Corte Costituzionale.
C. Cost. 18 dicembre 1987, n. 559 art. 2110 c.c. art. 4 l. 7 agosto 1982, n. 526 art. 13 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 art. 1 l. 11 novembre 1983, n. 638



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