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184755
IDG901502331
90.15.02331 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Venegoni Andrea
Sulla violazione del divieto del patto commissorio, sulla natura del contratto di leasing e sull' applicabilita' dell' art. 1526 c.c.
Nota a Trib. Vicenza 12 luglio 1988
Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 7, pt. 1B, pag. 575-580
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30620; D30562
Secondo l' A., dalla sentenza in commento si ricava che il lease back (e, piu' in generale, il leasing) e' un contratto atipico e che, quindi, in caso di risoluzione, non si puo' applicare l' art. 1526 c.c., dettato per un contratto tipico; poiche', pero', nel caso concreto, il lease back, analogamente alla vendita con patto di riscatto a scopo di garanzia, ha la funzione di creare una vera e propria garanzia reale in favore del creditore, esso viola il divieto del patto commissorio e, per questo, e' nullo. Da cio' discende che e' necessario ricreare lo stato di fatto precedente alla stipulazione del contratto e, quindi, i canoni riscossi vanno restituiti. L' A. si propone di esaminare la collocazione di questa sentenza rispetto alla precedente giurisprudenza.
art. 1526 c.c.



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