| Secondo l' A., dalla sentenza in commento si ricava che il lease back
(e, piu' in generale, il leasing) e' un contratto atipico e che,
quindi, in caso di risoluzione, non si puo' applicare l' art. 1526
c.c., dettato per un contratto tipico; poiche', pero', nel caso
concreto, il lease back, analogamente alla vendita con patto di
riscatto a scopo di garanzia, ha la funzione di creare una vera e
propria garanzia reale in favore del creditore, esso viola il divieto
del patto commissorio e, per questo, e' nullo. Da cio' discende che
e' necessario ricreare lo stato di fatto precedente alla stipulazione
del contratto e, quindi, i canoni riscossi vanno restituiti. L' A. si
propone di esaminare la collocazione di questa sentenza rispetto alla
precedente giurisprudenza.
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