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| IDG901502340 | |
| 90.15.02340 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bevilacqua Giorgio
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| L' art. 109 del nuovo c.p.p. e le minoranze linguistiche
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| Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 7, pt. 4, pag. 320-331
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D60400; D04002
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| (Sommario: - Dubbi sulla costituzionalita' dell' art. 109, comma 2,
del nuovo c.p.p. La normativa vigente e quella futura. Le lacune
della "direttiva" 102 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81. Il
principio generale dell' ufficialita' e obbligatorieta' della lingua
italiana nel processo. La "novita'" contenuta nell' art. 109, comma
2, del nuovo c.p.p. Inapplicabilita' dell' art. 109 nella stesura
attuale. L' attribuzione di status linguistico agli appartenenti ad
una minoranza linguistica. L' indiscusso diritto alla piu' efficace
difesa nel processo e la sua strumentalizzazione. Dubbi sulla
incostituzionalita' della legge delega quanto alla "direttiva" 102. -
Le minoranze linguistiche. Sulla nozione di "minoranza". Necessita'
di un minimo di concentrazione di individui. Preliminarita' della
tutela dei diritti individuali degli appartenenti alle minoranze. In
particolare: il diritto dell' individuo alla difesa in un giusto
processo. La perfetta conoscenza dell' italiano non dovrebbe
permettere deroghe all' uso della lingua ufficiale del processo.
Definizione di minoranza "riconosciuta". - Determinazione dei
territori d' insediamento delle minoranze riconosciute. Necessita'
della rilevazione demografica per individuare la presenza e la
localizzazione delle minoranze. Delicatezza dei censimenti
(osservazioni sui censimenti della minoranza slovena e attuale
rifiuto di sottostare a censimento linguistico). La segretezza della
rilevazione censuaria. Attendibilita' delle rilevazioni censuarie
linguistiche. Oneri dell' erario dello Stato per attuare le
iniziative bilinguistiche)
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| art. 102 comma 2 l. 16 febbraio 1987, n. 81
art. 109 comma 2 c.p.p.
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