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184764
IDG901502340
90.15.02340 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bevilacqua Giorgio
L' art. 109 del nuovo c.p.p. e le minoranze linguistiche
Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 7, pt. 4, pag. 320-331
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60400; D04002
(Sommario: - Dubbi sulla costituzionalita' dell' art. 109, comma 2, del nuovo c.p.p. La normativa vigente e quella futura. Le lacune della "direttiva" 102 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81. Il principio generale dell' ufficialita' e obbligatorieta' della lingua italiana nel processo. La "novita'" contenuta nell' art. 109, comma 2, del nuovo c.p.p. Inapplicabilita' dell' art. 109 nella stesura attuale. L' attribuzione di status linguistico agli appartenenti ad una minoranza linguistica. L' indiscusso diritto alla piu' efficace difesa nel processo e la sua strumentalizzazione. Dubbi sulla incostituzionalita' della legge delega quanto alla "direttiva" 102. - Le minoranze linguistiche. Sulla nozione di "minoranza". Necessita' di un minimo di concentrazione di individui. Preliminarita' della tutela dei diritti individuali degli appartenenti alle minoranze. In particolare: il diritto dell' individuo alla difesa in un giusto processo. La perfetta conoscenza dell' italiano non dovrebbe permettere deroghe all' uso della lingua ufficiale del processo. Definizione di minoranza "riconosciuta". - Determinazione dei territori d' insediamento delle minoranze riconosciute. Necessita' della rilevazione demografica per individuare la presenza e la localizzazione delle minoranze. Delicatezza dei censimenti (osservazioni sui censimenti della minoranza slovena e attuale rifiuto di sottostare a censimento linguistico). La segretezza della rilevazione censuaria. Attendibilita' delle rilevazioni censuarie linguistiche. Oneri dell' erario dello Stato per attuare le iniziative bilinguistiche)
art. 102 comma 2 l. 16 febbraio 1987, n. 81 art. 109 comma 2 c.p.p.



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