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Documento


184767
IDG901502343
90.15.02343 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Casamassima Emanuele
Le partecipazioni e le universita' agrarie sono beni demaniali indisponibili perseguenti la soddisfazione di pubblici interessi
Nota a C. Cost. 17 dicembre 1987, n. 526
Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 8-9, pt. 1A, pag. 1304-1306
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91621; D216; D200
La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 6 lett. d) d.p.r. 601/1973, che prevede la riduzione alla meta' dell' IRPEG relativamente alle partecipanze e Universita' agrarie, piuttosto che l' esclusione dalla tassazione accordata "ai Comuni e ai relativi consorzi destinati ad usi o servizi di pubblico interesse". L' A., procedendo al commento, afferma che la sentenza desta notevoli perplessita', e le argomentazioni in essa contenute non sembrano affatto potersi condividere.
art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 art. 6 lett. d d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601



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