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184782
IDG901502358
90.15.02358 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonzani Elisa
Termine annuale di decadenza dell' impugnazione (ex art. 327 c.p.c.): e' applicabile alle decisioni tributarie di primo grado
Nota a Comm. Centr. sez. I 9 febbraio 1989, n. 1026 Comm. Centr. sez. XXVII 6 luglio 1988, n. 5436
Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 8-9, pt. 3B, pag. 1-16
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2171; D4205
Le decisioni in esame palesano una sostanziale conformita' nell' impostazione del problema dell' individuazione del limite temporale per proporre appello contro le decisioni tributarie di primo grado. Emerge l' impressione, afferma l' A., che le diverse sezioni abbiano voluto consolidare la soluzione interpretativa resa dalle sezioni unite con la decisione n. 4424/1983, secondo cui l' appello davanti ai giudici tributari dev' essere proposto comunque entro il termine di un anno dal deposito (pubblicazione) della decisione previsto dall' art. 327 comma 1 c.p.c. Secondo l' A. tale orientamento non puo' essere condiviso: esso appare l' esito di una scelta aprioristica, priva sia del supporto argomentativo conciliabile con il tenore logico-letterale delle norme processuali tributarie non meno che di un' adeguata motivazione a suo sostegno.
art. 39 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 327 c.p.c.



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