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184795
IDG900602371
90.06.02371 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Tilla Maurizio
La legittimazione attiva dell' amministratore di condominio per l' osservanza del regolamento e la validita' ed opponibilita' delle clausole che limitano l' uso delle parti di proprieta' esclusiva
Nota a Cass. sez. II civ. 23 gennaio 1989, n. 397
Giust. civ., an. 39 (1989), fasc. 6, pt. 1, pag. 1370-1373
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30480
La Cassazione ha affermato che l' amministratore e' legittimato attivo nelle cause che hanno per oggetto l' applicazione e l' osservanza del regolamento condominiale, anche se si tratta di clausole che disciplinano l' uso di parti esclusive del fabbricato, ancorche' rivolte a tutelare l' interesse generale al decoro, alla tranquillita' ed abitabilita' dell' intero edificio. L' A. richiama altri casi in cui la giurisprudenza si e' occupata di limitazioni alla proprieta' esclusiva dei singoli condomini.
art. 1130 n. 1 c.c. art. 1131 c.c. art. 99 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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