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Documento


184817
IDG900602393
90.06.02393 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Cascio Giovanni
La sorte del conto corrente bancario intrattenuto dall' imprenditore dopo il suo fallimento
Nota a Cass. sez. I civ. 21 marzo 1989, n. 1417
Giust. civ., an. 39 (1989), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1608-1610
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3156; D31330
La sentenza in nota afferma, inaugurando una nuova tendenza interpretativa, che il curatore fallimentare puo' acquisire soltanto l' utile netto conseguito dal fallito che, dopo la dichiarazione di fallimento, abbia intrapreso l' esercizio di una nuova impresa. I proventi cosi' conseguiti dal fallito e versati su conto corrente bancario saranno compresi nel fallimento solo una volta depurati da passivita' e costi inerenti alla loro realizzazione.
art. 8 l. 23 maggio 1950, n. 253 art. 11 l. 23 maggio 1950, n. 253
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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