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184819
IDG900602395
90.06.02395 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Panzani Luciano
Insolvenza, banca e liquidazione coatta amministrativa
Nota a Cass. sez. I civ. 17 marzo 1989, n. 1321
Giust. civ., an. 39 (1989), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1640-1646
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31302; D18124
Premessi alcuni cenni sulla vicenda che porto' alla liquidazione coatta amministrativa e alla dichiarazione dello stato d' insolvenza del Banco Ambrosiano, l' A. commenta favorevolmente la decisione della Cassazione per aver ritenuto che l' accertamento giudiziario dell' insolvenza dovesse aver luogo con riferimento al momento della pronuncia del decreto ministeriale di liquidazione coatta e non al tempo successivo. Afferma che la soluzione e' conforme all' interpretazione letterale e sistematica dell' art. 202 l. fall. L' A. concorda con la decisione anche per aver escluso che i finanziamenti delle banche, facenti parte del pool d' intervento, e la cessione d' azienda, attuata dai commissari liquidatori a favore del Nuovo Banco Ambrosiano, potessero escludere lo stato d' insolvenza. Finanziamenti e cessione infatti non dimostravano capacita' di ricorso al credito da parte del vecchio Banco, in quanto posti in essere soltanto nell' interesse dei depositanti e del sistema creditizio in generale, in vista e condizionatamente alla liquidazione coatta amministrativa. L' A. concorda inoltre con la tesi che l' art. 68 della legge bancaria, che prevedeva la dichiarazione giudiziale dello stato di cessazione dei pagamenti in luogo dell' insolvenza sia stato abrogato dall' art. 194, comma 2, l. fall. per incompatibilita' con la disciplina della liquidazione coatta dettata dalla legge fallimentare.
art. 5 l. fall. art. 195 l. fall. art. 202 l. fall. art. 203 l. fall. art. 67 l. 7 marzo 1938, n. 141 art. 68 l. 7 marzo 1938, n. 141
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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