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184821
IDG900602397
90.06.02397 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grieco Antonio
Indennita' di avviamento e diritto di ritenzione
Nota a Cass. sez. III civ. 14 ottobre 1988, n. 5579
Giust. civ., an. 39 (1989), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1691-1693
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D31163
Secondo l' A. la sentenza in nota risolve in modo corretto, discostandosi da precedenti decisioni, la questione della titolarita' del diritto all' indennita' per la perdita del' avviamento nel caso in cui, al momento della cessazione del rapporto locatizio, non coincidano il soggetto giuridico che ha stipulato il contratto in qualita' di conduttore e "colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione". La Corte ha ritenuto l' effettivo conduttore unico soggetto destinatario dell' obbligo del locatore di pagare l' indennita' di avviamento. Lo stesso vale per le ipotesi di sublocazione: il conduttore sublocatore e' a sua volta obbligato a corrispondere l' indennita' ai sublocatori, che non hanno quindi titolo a chiedere il pagamento dell' indennita' al locatore principale, per via dell' autonomia giuridica dei due rapporti.
art. 27 n. 1 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 27 n. 2 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 69 l. 27 luglio 1978, n. 392
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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