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184859
IDG900602435
90.06.02435 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scalisi Vincenzo
Consenso e rapporto nella teoria del matrimonio civile
Relazione al convegno sul tema: "Concordato e Legge matrimoniale", Palermo, 27-28 ottobre 1989
Riv. dir. civ., an. 36 (1990), fasc. 2, pt. 1, pag. 153-195
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30121
Quello del consenso e' un principio cardine dello statuto normativo del riformato matrimonio civile. Esso non e', pero', indice di "privatizzazione" e neppure di "contrattualizzazione" dell' istituto matrimoniale, in quanto il maggior rilievo accordato al consenso dal novellato diritto di famiglia non e' in funzione di una esigenza perfezionativa e strutturale del matrimonio-atto, bensi' in funzione di garanzia di reale funzionamento del matrimonio-rapporto, poiche' diretto a far si' che l' unione coniugale abbia sin dall' inizio l' idoneita' necessaria e l' impulso sufficiente per potersi positivamente sviluppare lungo il cammino della vita familiare. Il campo elettivo, piu' appropriato, di studio dell' istituto del matrimonio civile appare percio' quello della teoria del rapporto, anziche' del contratto. La riprova e' nella disciplina positiva e soprattutto nel correlativo principio di tutela della stabilita' delle situazioni costituite e consolidate, indice emblematico e significativo del definitivo riassorbimento operato dal sistema del matrimonio-atto nel matrimon io-rapporto. Su tali premesse si e' ritenuto di accogliere una concezione del matrimonio civile diversa da quella tradizionalmente ricevuta, e cioe' basata su una considerazione dei protagonisti dell' unione coniugale non piu' quali soggetti neutri e indifferenziati ma nella loro dimensione storico-reale, ossia nella realta' e storicita' della loro esistenza, vale a dire: nel "vissuto" della loro esperienza individuale e personale, oltre che nella ineliminabile varieta' e diversita' di esigenze e bisogno propri di ciascuno di essi. Cio' dovrebbe consentire di recuperare anche l' istituto del matrimonio civile a un disegno pluralista e a un metodo di studio, appunto, storico-reale, in grado di assicurare anche in questo campo -attraverso il necessario risalto accordato ai valori della persona- una maggiore e piu' sincera "umanizzazione" della "regula iuris". E' questo d' altra parte il solo modo per tirar fuori il matrimonio civile dalle secche di una sterile quanto dannosa contrapposizione tra una concezione istituzionalistica e una concezione contrattualistica che ha troppo a lungo condizionato e continua a condizionare l' analisi di quest' area dei rapporti di famiglia. E' nel quadro di una siffatta prospettiva di metodo che vanno impostati e risolti i problemi pratici e teorici posti dalla disciplina della incapacita' naturale come pure della interdizione per infermita' di mente, dei singoli vizi del consenso (errore, violenza, dolo) come anche delle ipotesi di divergenza tra celebrazione e consenso, e della stessa simulazione. Il riferimento al rapporto puo' risultare utile altresi' sul piano della soluzione di una duplice questione che proprio in questi ultimi tempi e' tornata a dividere profondamente dottrina e giurisprudenza: quella attinente ai principi di ordine pubblico nella delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullita' -principi che sarebbe errato continuare a individuare in astratto o con riferimento soltanto al profilo genetico della costituzione del vincolo, senza tener conto anzitutto e soprattutto del momento dinamico del rapporto, del suo complessivo svolgimento come pure del suo concreto funzionamento; e l' altra riguardante la disciplina delle conseguenze patrimoniali connesse sia alle pronunce civili sia a quelle ecclesiastiche di nullita' da delibare- disciplina che, nell' ottica funzionalistica del matrimonio-rapporto, non e' piu' ammissibile perpetuare nei termini di una radicale e profonda diversita', se non addirittura disparita', di trattamento rispetto alle pronunce di divorzio.
art. 29 Cost. art. 84 c.c. art. 117 comma 2 c.c. art. 119 c.c. art. 120 c.c. art. 122 c.c. art. 123 c.c. art. 144 c.c. art. 144 c.c. art. 414 c.c. art. 415 c.c. art. 1435 c.c. art. 1444 c.c.
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