Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


184860
IDG900602436
90.06.02436 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gandolfi Giuseppe
Il principio di conversione dell' atto invalido: fra continenza "sostanziale" e volonta' "ipotetica"
Riv. dir. civ., an. 36 (1990), fasc. 2, pt. 1, pag. 197-216
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306102
L' A. ricostruisce le tappe attraverso le quali si e' venuta formando e consolidando il Italia la versione giurisprudenziale dell' istituto, che diverge dal concetto normativo. Pur essendo intervenute alcune significative e corrette statuizioni, la Corte di Cassazione ha finito col ritenere che il negozio sostitutivo debba essere "ricompreso" in quello invalido, e "voluto almeno implicitamente" dalle parti. Ma in base ad una tale impostazione il principio di conversione risulta inutile o inapplicabile. Ma anche pretendere che il negozio succedaneo sia ricompreso in quello invalido significa ricorrere ad un criterio non appropriato e quindi di impiego spesso infruttuoso perche' tale da presupporre che l' atto sia parzialmente e non totalmente invalido. E del resto la norma di cui all' art. 1424 c.c. richiede la presenza nella fattispecie inefficiente dei soli "requisiti" del negozio subentrante. La discordia che divide la dottrina ha determinato, piu' in generale, un atteggiamento giurisprudenziale di eccessiva cautela, se non addirittura di diffidenza nei riguardi del principio in questione. La Corte di Cassazione ha anzitutto negato "tout court" che il negozio illecito sia convertibile. E cio' senza avvertire che, stante la necessaria "diversita'" della soluzione sostitutiva, non puo' escludersi a priori che questa possa avere un contenuto lecito ed accettabile per le parti, cosicche' il recupero si renda ammissibile. Di recente la Corte Suprema sembra inoltre aver implicitamente sottratto alla sfera di applicabilita' della norma quei negozi la cui nullita' dipenda dall' elusione della tipicita' o di un "numerus clausus" legislativamente imposti: situazioni che in Germania vengono invece considerate emblematiche per raffigurare la funzione tipica dell' istituto. Ma anche al legislatore e' in parte addebitabile la disapplicazione della norma: anzitutto per aver inopportunamente inserito nel testo di essa l' espressione "avrebbero voluto" (che e' tale da poter ingenerare equivoci circa l' elemento volitivo richiesto), anziche' quella di "avrebbero concluso", come e' avvenuto nell' art. 1419 c.c. Certo e' che un' adeguata considerazione dell' esperienza tedesca avrebbe potuto suggerire, per una norma innovativa di cosi' rilevante significato, una formula piu' comprensibile e corretta, quale la seguente: "Il contratto nullo produce gli effetti di un atto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, se questo consenta il raggiungimento in misura idonea del risultato perseguito dalle parti".
art. 1418 c.c. art. 1419 c.c. art. 1424 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati