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184861
IDG900602437
90.06.02437 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Luminoso Angelo
Alla ricerca degli arcani confini del patto commissorio
Riv. dir. civ., an. 36 (1990), fasc. 2, pt. 1, pag. 219-241
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3057; D3056
Gli ultimi svolgimenti giurisprudenziali sulle c.d. vendite a scopo di garanzia e il sempre maggior interesse della pratica verso il "sale lease-back" hanno riproposto all' attenzione della dottrina il divieto del patto commissorio, ponendo al centro del dibattito il problema del suo fondamento e soprattutto dei suoi confini. In presenza di un dettato normativo (art. 2744 e 1963 c.c.) talmente generico da non offrire alcun sostanziale aiuto all' interprete per la individuazione della "ratio" specifica della proibizione legale, occorre cercare di ricavare dal sistema nel suo complesso le condizioni in presenza delle quali il divieto opera e i limiti oltre i quali esso non ha piu' valore. Si propone dunque di mettere a confronto la convenzione commissoria con quelle fattispecie negoziali ad essa vicine (almeno apparentemente) ma riconosciute valide ed ammissibili dalla legge; figure che, percio', possono assumere il valore di limiti esterni della figura. In tale prospettiva la disamina del pegno irregolare, della "datio in solutum" e della vendita con patto di riscatto consente di affermare che il fondamento della nullita' comminata dall' art. 2744 riposa su tre elementi, che contrassegnano tutti assieme il patto commissorio. Elementi costituiti da cio', che il debitore, allo scopo di garantire l' obbligazione, destina programmaticamente un proprio bene all' autosoddisfacimento del creditore, riservandosi la possibilita' (sorretto dalla speranza e piu' spesso dall' illusione di riuscire a trovare in tempo le somme di danaro necessarie) di svincolare il bene stesso mediante il pagamento del debito e senza assicurarsi, per l' ipotesi negativa, il diritto di recuperare l' eventuale eccedenza di valore del bene rispetto all' entita' del credito (cosi' esponendosi al rischio di lasciare nelle mani del creditore un bene il cui valore puo' sorpassare, anche di molto, il credito). Tali conclusioni ricevono conferma dall' analisi di altre ipotesi previste dalla legge come lecite, quantunque affini o simili al patto commissorio -indicate anche dalla dottrina piu' recente-, quali, in particolare, il riporto, il pegno dei crediti, la cessione dei beni ai creditori, la clausola penale e la caparra confirmatoria. Nel segnalare che a ciascuna opinione espressa dalla dottrina in ordine alla "ratio" del divieto di cui all' art. 2744 corrisponde una diversa soluzione del quesito relativo alla ammissibilita' sia delle c.d. vendite a scopo di garanzia sia del "lease back", si conclude nel senso che la fissazione dei confini del divieto nel modo proposto comporta l' applicabilita' diretta della norma a qualunque negozio che esponga il debitore alle stesse insidie o a pericoli equivalenti a quelli indicati sopra.
art. 1851 c.c. art. 1963 c.c. art. 2744 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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