| L' A. affronta dapprima la materia del rifiuto di trascrizione, ex
art. 2674 c.c., ponendosi, tra l' altro, il problema dell'
individuazione dei caratteri del controllo che il conservatore deve
eseguire all' atto della presentazione dei titoli e delle note.
Illustrata la posizione della dottrina e della giurisprudenza
prevalenti, che propendono per un esame di tipo meramente estrinseco
e formale, l' A. mette in luce come alcune novita' a livello
normativo (in parte contenute nella l. 27 febbraio 1985, n. 52)
possano indurre a ritenere che il sistema si stia muovendo verso un
tipo di controllo piu' incisivo. Passando all' istituto della
trascrizione con riserva (introdotto dalla legge cit.), l' A. ritiene
di doverne limitare l' applicazione al solo caso in cui il dubbio
verta non gia' sul rispetto delle norme che disciplinano le modalita'
della trascrizione, ma sull' appartenenza dell' atto ad una delle
categorie (tassativamente individuate dagli artt. 2643, 2645-2649,
2651-2653 c.c.) cui la pubblicita' e' riservata. Nel caso, invece, di
gravi e fondati dubbi sulla presenza di vizi formali o sostanziali
del titolo o della nota, la legge sembra presentare al conservatore
l' alternativa "secca" tra opporre un rifiuto puro e semplice, ovvero
procedere alla trascrizione (senza riserve). Vengono altresi'
esaminati numerosi problemi d' ordine processuale in merito ai
procedimenti conseguenti al rifiuto di trascrizione o alla
trascrizione con riserva (legittimati attivi, termini, natura dei
procedimenti, limiti degli interventi dell' autorita' giudiziaria,
caratteri dei provvedimenti, relativi effetti e impugnazioni, ecc.),
nonche' le questioni attinenti al rifiuto da parte del conservatore
di procedere alla cancellazione di una trascrizione, anche con
riguardo al campo della pubblicita' immobiliare.
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