| Dopo una analisi sull' oggetto e sul contenuto del diritto morale di
autore secondo la Convenzione di Berna e secondo alcune leggi
nazionali, l' A. formula interessanti considerazioni conclusive sull'
opportunita' di risolvere un problema giuridico che ha un rilievo
pratico importante: quello di determinare, ai fini della tutela del
diritto morale, la qualita' di autore nei diversi Paesi ove l' opera
e' utilizzata. Una tale qualita' deve essere stabilita secondo la
regola del trattamento nazionale del Paese ove la protezione e'
invocata, o secondo la legge del Paese di origine dell' opera? A
parere dell' A. la seconda soluzione dovrebbe essere quella
giuridicamente piu' corretta. Ma, se l' autore creatore di un' opera
realizzata, in base a rapporto di lavoro o su commissione, in un
Paese che applica il regime di copyright invoca la protezione del suo
diritto morale in un Paese di tradizione dell' Europa continentale,
come potra' egli veder riconosciuto il suo diritto (ad esempio, all'
integrita' dell' opera), se la legge del Paese di origine designa
come creatore il produttore o il datore di lavoro? Per porre rimedio
ad una tale situazione occorrerebbe pensare ad un sistema che agevoli
il riconoscimento internazionale del diritto morale di autore anche
quanto alla titolarita' del diritto, che dovrebbe essere determinata
secondo il criterio del trattamento nazionale (e, quindi, del Paese
ove si invoca la protezione). Ma, osserva l' A., questa difficolta'
di interpretazione non e' che uno degli aspetti particolari dei
problemi piu' gravi ai quali si trova confrontato il diritto degli
autori di ispirazione umanistica dell' Europa continentale. Due sfide
sono, in effetti, lanciate al diritto nato da questa tradizione: a)
le nuove tecnologie di riproduzione e di diffusione delle opere hanno
fatto sorgere nuove industrie, dette "industrie culturali", la cui
materia prima e' pur sempre costituita dalla creazione intellettuale.
L' attenzione dei politici e' portata sulle industrie culturali, per
cui l' interesse dei Governi e delle istituzioni comunitarie si
sposta dall' autore-creatore verso il produttore o il diffusore. Le
attivita' di questi generano importanti flussi finanziari, creano
posti di lavoro ed influiscono sulle bilance di pagamento. Il diritto
di autore rischia di essere assorbito dal diritto dell' economia e la
protezione della creazione da quella degli investimenti; b) l' altro
pericolo deriva dal fatto che il nostro pianeta si unifica fino a
divenire "il grande villaggio mondiale". E' quindi inevitabile che si
compenetrino tra essi i due grandi sistemi mondiali del diritto di
autore: quello di copyright, essenzialmente economico, e quello di
diritto di autore di ispirazione umanistica e culturale. Non si
tratta, certo, di formulare un giudizio di valore sfavorevole al
sistema di copyright, ma noi non possiamo e non dobbiamo rinunciare
alla nostra concezione umanistica, tanto piu' che la Convenzione di
Berna tende a diventare universale, poiche', dopo gli USA, anche l'
URSS potrebbe aderirvi. Ora, la Convenzione di Berna riconosce il
principio del diritto morale e l' investitura originaria del diritto
nella persona dell' autore. Lo studio si conclude con la
constatazione che la Commissione delle Comunita' Europee, purtroppo,
sembra ammettere che il diritto di autore applicabile non sia altro
che quello del copyright statunitense. La Commissione vede nei
prodotti culturali il corpo materiale del supporto, dimenticando che
la proprieta' di questo e' indipendente dalla proprieta' incorporale
di un' opera immateriale fissata su quel supporto. Per far fronte ad
una tale situazione occorre che rimangano uniti e vigilanti coloro
che ritengono che il diritto di autore di tradizione umanistica
europea non sia un anacronismo ne' un privilegio non dovuto, ma
rimanga la fonte insostituibile della vita culturale di cui l'
intelligenza creatrice illumina l' umanita'.
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