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184900
IDG900602476
90.06.02476 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Kerever Andre'
Le droit moral de l' auteur
(Il diritto morale dell' autore)
Rapporto al congresso organizzato dalla Societa' di autori di opere letterarie Wort sul tema: "Geist und Geld", Bonn, 25-27 ottobre 1989
Dir. aut., an. 61 (1990), fasc. 1, pag. 9-26
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311321; D882
Dopo una analisi sull' oggetto e sul contenuto del diritto morale di autore secondo la Convenzione di Berna e secondo alcune leggi nazionali, l' A. formula interessanti considerazioni conclusive sull' opportunita' di risolvere un problema giuridico che ha un rilievo pratico importante: quello di determinare, ai fini della tutela del diritto morale, la qualita' di autore nei diversi Paesi ove l' opera e' utilizzata. Una tale qualita' deve essere stabilita secondo la regola del trattamento nazionale del Paese ove la protezione e' invocata, o secondo la legge del Paese di origine dell' opera? A parere dell' A. la seconda soluzione dovrebbe essere quella giuridicamente piu' corretta. Ma, se l' autore creatore di un' opera realizzata, in base a rapporto di lavoro o su commissione, in un Paese che applica il regime di copyright invoca la protezione del suo diritto morale in un Paese di tradizione dell' Europa continentale, come potra' egli veder riconosciuto il suo diritto (ad esempio, all' integrita' dell' opera), se la legge del Paese di origine designa come creatore il produttore o il datore di lavoro? Per porre rimedio ad una tale situazione occorrerebbe pensare ad un sistema che agevoli il riconoscimento internazionale del diritto morale di autore anche quanto alla titolarita' del diritto, che dovrebbe essere determinata secondo il criterio del trattamento nazionale (e, quindi, del Paese ove si invoca la protezione). Ma, osserva l' A., questa difficolta' di interpretazione non e' che uno degli aspetti particolari dei problemi piu' gravi ai quali si trova confrontato il diritto degli autori di ispirazione umanistica dell' Europa continentale. Due sfide sono, in effetti, lanciate al diritto nato da questa tradizione: a) le nuove tecnologie di riproduzione e di diffusione delle opere hanno fatto sorgere nuove industrie, dette "industrie culturali", la cui materia prima e' pur sempre costituita dalla creazione intellettuale. L' attenzione dei politici e' portata sulle industrie culturali, per cui l' interesse dei Governi e delle istituzioni comunitarie si sposta dall' autore-creatore verso il produttore o il diffusore. Le attivita' di questi generano importanti flussi finanziari, creano posti di lavoro ed influiscono sulle bilance di pagamento. Il diritto di autore rischia di essere assorbito dal diritto dell' economia e la protezione della creazione da quella degli investimenti; b) l' altro pericolo deriva dal fatto che il nostro pianeta si unifica fino a divenire "il grande villaggio mondiale". E' quindi inevitabile che si compenetrino tra essi i due grandi sistemi mondiali del diritto di autore: quello di copyright, essenzialmente economico, e quello di diritto di autore di ispirazione umanistica e culturale. Non si tratta, certo, di formulare un giudizio di valore sfavorevole al sistema di copyright, ma noi non possiamo e non dobbiamo rinunciare alla nostra concezione umanistica, tanto piu' che la Convenzione di Berna tende a diventare universale, poiche', dopo gli USA, anche l' URSS potrebbe aderirvi. Ora, la Convenzione di Berna riconosce il principio del diritto morale e l' investitura originaria del diritto nella persona dell' autore. Lo studio si conclude con la constatazione che la Commissione delle Comunita' Europee, purtroppo, sembra ammettere che il diritto di autore applicabile non sia altro che quello del copyright statunitense. La Commissione vede nei prodotti culturali il corpo materiale del supporto, dimenticando che la proprieta' di questo e' indipendente dalla proprieta' incorporale di un' opera immateriale fissata su quel supporto. Per far fronte ad una tale situazione occorre che rimangano uniti e vigilanti coloro che ritengono che il diritto di autore di tradizione umanistica europea non sia un anacronismo ne' un privilegio non dovuto, ma rimanga la fonte insostituibile della vita culturale di cui l' intelligenza creatrice illumina l' umanita'.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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