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184918
IDG900602494
90.06.02494 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Franceschelli Remo
E' proprio vero che il nome Champagne e' in Italia di libera appropriazione come marchio a designare qualunque prodotto che non sia vino spumante?
Nota a Cass. 21 ottobre 1988, n. 5716
Riv. dir. ind., an. 38 (1989), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 21-80
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3070; D3112; D3113
Il caso trattato dalla sentenza in commento riguarda la produzione di bagno schiuma denominato champagne, contenuto in bottigliette identiche a quelle di alcune notissime marche del vino francese. L' A., ricostruita la vicenda giudiziaria nelle varie fasi del giudizio, critica la decisione della Cassazione, secondo cui non si sarebbe verificato un danno per le ditte produttrici di vino champagne. La critica viene svolta con ampie motivazioni, e si articola principalmente su questi punti: mancata considerazione del fatto di trovarsi in presenza di un marchio celebre, che oltretutto per il diritto italiano e' qualificabile come marchio collettivo; sottovalutazione del principio secondo cui la protezione contro l' illecito legittima e richiede la cessazione del fatto che lo ha provocato; mancata valutazione del danno derivante dall' usurpazione del nome da altri esercenti un' attivita' commerciale diversa.
Acc. Madrid 14 aprile 1891 (indicazioni di provenienza) Tr. Italia Francia 29 maggio 1948 (protezione denominazione vini) Tr. Italia Francia 28 aprile 1964 (protezione denominazione vini) art. 7 c.c. art. 1174 c.c. art. 2569 c.c. art. 2598 c.c. r.d. 21 giugno 1942, n. 929 Trib. Bologna 1 febbraio 1983 App. Bologna 30 luglio 1985 Cass. 24 marzo 1983, n. 2060
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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