| L' A. prospetta innanzitutto il contenuto del concetto di
subordinazione come contemperamento tra il principio di uguaglianza
ed il riconoscimento del diritto di iniziativa economica. Tale
concetto viene generalmente affrontato dalla dottrina attraverso l'
identificazione (a priori) di alcuni requisiti per impostare poi il
procedimento di qualificazione tramite la sussunzione. Una parte
della dottrina ha proposto di far riferimento al metodo tipologico
classico che si basa sulla valutazione complessiva degli elementi del
caso indipendentemente da un' esatta corrispondenza con quelli propri
del concetto. Ma, in mancanza di ulteriori specificazioni sul momento
valutativo, questa metodologia rischia di ridursi ad un' esaltazione
dell' intuito del giudice; ne' con essa si esce, in sostanza, dallo
schema logico della sussunzione, anche se l' identificazione della
premessa maggiore e' qui attuata attraverso una classe aperta di
caratteristiche. A queste critiche si sottrae invece il metodo
tipologico funzionale, che qualifica gli oggetti sulla base delle
relazioni intercorrenti fra i loro singoli elementi, selezionandoli
secondo il principio dell' idoneita' a svolgere la medesima funzione.
Esso contrappone al principio dell' identita', che guida la
sussunzione, quello dell' equivalenza. Quest' ultimo metodo esige che
la qualificazione sia portata sul rapporto relegandosi il contratto a
designarne il solo momento genetico. La portata dello strumento
logico del contratto, svestito dell' ideologia volontaristica, si
riduce, inoltre, all' opzione, secondo una valutazione d'
opportunita', circa la rilevanza o meno dell' eventuale accordo
scritto sufficientemente preciso. L' A., che privilegia comunque il
rapporto, confuta, infine, la tesi che riduce ad un semplice giudizio
di fatto l' attivita' qualificatoria imperniata sull' analisi del
rapporto.
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