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184933
IDG900602509
90.06.02509 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ghinoy Paola
Sulla malattia idonea ad interrompere il decorso delle ferie
Nota a Pret. Milano 13 giugno 1989
Riv. it. dir. lav., an. 9 (1990), fasc. 2, pt. 2, pag. 422-426
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7443; D7445
La sentenza in nota e' applicativa della sentenza costituzionale n. 616 del 1987, n. secondo cui e' illegittimo l' art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne interrompa il decorso. La decisione del Pretore di Milano puntualizza che la malattia dev' essere tale da impedire il ristoro psico-fisico del lavoratore (come ad esempio un ricovero ospedaliero). Tale decisione suscita pero' perplessita', in quanto la Corte Cosituzionale puntualizza che le ferie servono "a soddisfare le esigenze ricreativo-culturali e a piu' incisivamente partecipare alla vita familiare e sociale"; e tali esigenze rimangono insoddisfatte in qualunque tipo di malattia, anche lieve. La nota si conclude con un' analisi della compatibilita' con le ferie della sottoposizione a cure idrotermali, alla luce della sentenza costituzionale n. 559 del 1987.
art. 2109 c.c. art. 13 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 c. Cost. 18 dicembre 1987, n. 559 C. Cost. 30 dicembre 1987, n. 616
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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