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184935
IDG900602511
90.06.02511 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cassata Giovanni
La ripetizione di indebito nelle prestazioni delle assicurazioni generali obbligatorie prima e dopo l' emanazione della legge 9 marzo 1989 n. 88
Nota a Cass. sez. lav. 14 novembre 1989, n. 4805
Riv. it. dir. lav., an. 9 (1990), fasc. 2, pt. 2, pag. 472-478
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7033; D305012
Si registra un vasto contenzioso in relazione all' applicazione dell' art. 80 r.d. 1422/1924, secondo cui, divenute definitive le assegnazioni di pensione, successive rettifiche di eventuali errori non hanno effetto sui pagamenti gia' effettuati. Nel corso degli anni la giurisprudenza della Corte di Cassazione non e' stata costante nell' applicazione di questa norma. La sentenza in commento, che fa seguito alle modifiche introdotte nella normativa con l' art. 52 l. 88/1989, sostiene che sarebbe ora in vigore un principio generale di irripetibilita' dei pagamenti indebiti di pensione. L' A. muove alcuni rilievi critici a tale decisione.
art. 2033 c.c. art. 80 r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 art. 52 l. 9 marzo 1989, n. 88
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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