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184976
IDG901202552
90.12.02552 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannotta Raffaele
(Supplenze sanitarie e retribuzione)
Osservazione a C. Cost. 23 febbraio 1989, n. 57
Foro amm., an. 65 (1989), fasc. 7-8, pag. 1995-1996
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1434; D18821
La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 29 comma 2 d.p.r. 761/1979, dandone peraltro l' interpretazione. In sostanza, l' adibizione temporanea a mansioni inerenti ad una qualifica funzionale superiore per esigenze di servizio non da' diritto a variazioni del trattamento economico solo entro il limite massimo indicato dalla norma. Il suo prolungamento oltre tale limite determina l' obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura corrispondente alla qualita' del lavoro effettivamente prestato. L' A. approfondisce la questione relativa ai sanitari preposti a compiti superiori, avvertendo che questa sentenza interpretativa di rigetto della Corte potrebbe non essere risolutiva in quanto tali sentenze non hanno efficacia vincolante.
art. 29 comma 2 d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 art. 2103 c.c.
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