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184977
IDG901202553
90.12.02553 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carboni Raffaele
Considerazioni sulle pronunce della Corte Costituzionale 26 luglio 1988, n. 908 (ordinanza) e 23 febbraio 1989, n. 57, in materia di supplenze ospedaliere e sulla nuova rimessione da parte del Consiglio di Stato
Nota a ord. C. Cost. 26 luglio 1988, n. 908 C. Cost. 23 febbraio 1989, n. 57
Foro amm., an. 65 (1989), fasc. 7-8, pag. 1998-2008
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D1434; D18821
Le due pronunce della Corte Costituzionale in esame in sostanza riconoscono il diritto all' adeguamento retributivo per i sanitari adibiti temporaneamente a mansioni inerenti ad una qualifica superiore. D' altra parte, un' ordinanza del giudice amministrativo, che non si e' adeguato all' interpretazione normativa della Corte Costituzionale, ha rimesso la questione all' adunanza plenaria del Consiglio di Stato. L' A. chiarisce i termini normativi e giurisprudenziali della questione delle supplenze mediche ospedaliere, dove si scontrano due principi costituzionali fondamentali: quello della Corte Costituzionale, tendente all' affermazione della prevalenza del valore costituzionale della retribuzione adeguata; quello della giustizia amministrativa, secondo cui la p.a. non puo' affidare il lavoro a chi vuole o a chi capita e maggiorare le retribuzioni a suo piacere.
art. 29 comma 1 d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 art. 29 comma 2 d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 art. 29 comma 3 d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 art. 2103 c.c.
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