| Per la sentenza che si annota la tutela dell' affidamento dell'
impiegato la cui nomina, ex lege provvisoriamente efficace, sia
colpita da controllo negativo con gravissimo ritardo, passa
attraverso l' obbligo, posto a carico dell' amministrazione, di
valutare, dandone congrua motivazione, la possibilita' di trattenere
in servizio il dipendente che abbia favorevolmente superato il
periodo di prova. Della soluzione adottata e' agevole intravedere l'
elevata problematicita', ove si pensi che il diffondersi di pronunce
di questo tipo potrebbe risolversi nella pratica vanificazione della
funzione di controllo e che, d' altra parte, non e' possibile nemmeno
non considerare la situazione di indefinita incertezza cui si espone
il pubblico dipendente, quando il controllo si esplichi in tempi
patologicamente lunghi. Piu' che con un colpo di mano
giurisprudenziale, teso ad equiparare, piu' o meno arbitrariamente,
all' annullamento d' ufficio, l' atto di controllo, rendendolo
discrezionale nell' anno, il problema potrebbe risolversi con un
radicale ripensamento della funzione di verifica, ossia dei modi e
dei tempi del suo esercizio. Il rilievo dell' incostituzionalita'
delle norme che stabiliscono l' efficacia interinale degli atti di
nomina dei pubblici dipendenti, senza stabilire in che tempi debba
intervenire l' atto di controllo, avrebbe forse potuto provocare una
sentenza additiva della Corte Costituzionale, (organo che non e'
nuovo a questo tipo di interventi) indicando una strada al
legislatore e, quindi, avviando a soluzione il problema.
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