| Il lavoro prende in considerazione la responsabilita' penale del Capo
dello Stato e dei ministri, esaminando le principali tesi formulate
al riguardo e le modificazioni che sono di recente state apportate
dalla l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1. L' A. critica le ricostruzioni
che hanno negato l' applicabilita' del principio di legalita' ai
reati presidenziali, poiche' esse presuppongono a carico del Capo
dello Stato una responsabilita' penale di tipo "forte", in un certo
senso incongrua rispetto ai poteri ad esso attribuiti dalla nostra
Costituzione, ed inevitabilmente estesa a tutti i soggetti coinvolti
con il Presidente della Repubblica, privati cittadini compresi. Nella
prospettiva di questi ultimi l' art. 90 sembra, invece, esigere l'
intervento di una legge di attuazione, conforme ai principi
costituzionali e rispettosa della necessaria tipicita' delle
fattispecie delittuose. In ordine alla responsabilita' penale dei
ministri, si prospetta la tesi che dagli artt. 96 e 134 Cost., cosi'
come dalla disciplina ora introdotta, emerga non tanto la definizione
di diritto penale sostanziale dei reati ministeriali, quanto la
disciplina del procedimento attraverso il quale essi sono accertati e
puniti. L' art. 96 ed il particolare procedimento che esso avvia (sia
nel vecchio che nel nuovo regime) presentano una logica estensiva, la
quale si protrae ad abbracciare tutti quei casi limite, nella zona
grigia tra il reato propriamente politico e quello comune,
affidandosi essenzialmente al Parlamento ed al suo senso di lealta'
costituzionale il discrimine tra le due ipotesi. L' A. critica,
infine, alcune soluzioni della legge di revisione costituzionale, la
contraddizione apportata al principio di un perfetto bicameralismo
per il previsto intervento di una sola Camera sulle ragioni
giustificatrici del comportamento ministeriale, ed il trasferimento
alla giurisdizione ordinaria anche dei procedimenti pendenti alla
data di entrata in vigore della legge, il quale appare contrario al
principio di precostituzione del giudice naturale.
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