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184998
IDG901202574
90.12.02574 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cariola Agatino
La responsabilita' penale del Capo dello Stato e dei ministri: disegno costituzionale e legge di riforma
Riv. trim. dir. pubbl., an. 40 (1990), fasc. 1, pag. 40-84
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02124; D02138; D021401
Il lavoro prende in considerazione la responsabilita' penale del Capo dello Stato e dei ministri, esaminando le principali tesi formulate al riguardo e le modificazioni che sono di recente state apportate dalla l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1. L' A. critica le ricostruzioni che hanno negato l' applicabilita' del principio di legalita' ai reati presidenziali, poiche' esse presuppongono a carico del Capo dello Stato una responsabilita' penale di tipo "forte", in un certo senso incongrua rispetto ai poteri ad esso attribuiti dalla nostra Costituzione, ed inevitabilmente estesa a tutti i soggetti coinvolti con il Presidente della Repubblica, privati cittadini compresi. Nella prospettiva di questi ultimi l' art. 90 sembra, invece, esigere l' intervento di una legge di attuazione, conforme ai principi costituzionali e rispettosa della necessaria tipicita' delle fattispecie delittuose. In ordine alla responsabilita' penale dei ministri, si prospetta la tesi che dagli artt. 96 e 134 Cost., cosi' come dalla disciplina ora introdotta, emerga non tanto la definizione di diritto penale sostanziale dei reati ministeriali, quanto la disciplina del procedimento attraverso il quale essi sono accertati e puniti. L' art. 96 ed il particolare procedimento che esso avvia (sia nel vecchio che nel nuovo regime) presentano una logica estensiva, la quale si protrae ad abbracciare tutti quei casi limite, nella zona grigia tra il reato propriamente politico e quello comune, affidandosi essenzialmente al Parlamento ed al suo senso di lealta' costituzionale il discrimine tra le due ipotesi. L' A. critica, infine, alcune soluzioni della legge di revisione costituzionale, la contraddizione apportata al principio di un perfetto bicameralismo per il previsto intervento di una sola Camera sulle ragioni giustificatrici del comportamento ministeriale, ed il trasferimento alla giurisdizione ordinaria anche dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, il quale appare contrario al principio di precostituzione del giudice naturale.
art. 90 Cost. art. 96 Cost. art. 134 Cost. l. cost. 11 marzo 1953, n. 1 l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1
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