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185625
IDG901203201
90.12.03201 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Calzia Paolo
Sull' applicabilita' della rivalutazione monetaria sulle somme dovute dalla p.a. per il ritardato pagamento negli appalti pubblici
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 63 (1989), fasc. 16 (16 agosto), pag. 1854-1856
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1211; D160; D3053
Viene affrontata la questione del diritto dell' appaltatore al ristoro, oltre agli interessi, del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria, nel caso in cui siano addebitabili alla p.a. inadempimenti sostanziali ad obblighi dalla stessa assunti in qualita' di appaltante. L' orientamento prevalente della dottrina e della giurisprudenza riconosce tale diritto. Quando il ritardo consegua ad un comportamento gravemente colposo o doloso della p.a., il risarcimento dei danni e' dovuto secondo le regole ordinarie. La p.a. e', pertanto, tenuta a risarcire, oltre agli interessi legali, anche l' eventuale maggior danno previsto dall' art. 1224 comma 2 c.c., incluso l' ulteriore danno derivante dalla svalutazione monetaria.
d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063 art. 1224 c.c.
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