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185628
IDG901203204
90.12.03204 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Princivalle Senio
Corte Costituzionale e pensioni d' annata
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 63 (1989), fasc. 19-20 (16 ottobre), pag. 2
D14317; D70335
La Corte Costituzionale, nel riconoscere il diritto dei magistrati e degli avvocati dello Stato pensionati alla riliquidazione della pensione sulla base del trattamento economico dei colleghi in servizio attivo, ha affermato alcuni importanti principi. L' A. richiama questi principi per domandarsi perche' essi sono validi per i magistrati e non anche per gli altri pensionati dello Stato, che pure hanno diritto ad una "esistenza libera e dignitosa". Il principio di eguaglianza sancito dall' art. 3 Cost. non e' stato rispettato e cio' scuote la fiducia dei cittadini nella Corte Costituzionale. Non sara' certamente l' annunciata legge sulla perequazione delle pensioni d' annata a ristabilire l' equilibrio tra pensionati magistrati e pensionati "qualsiasi".
art. 3 Cost. art. 36 Cost. art. 6 bis l. 20 novembre 1982, n. 869 C. Cost. 5 maggio 1988, n. 501
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