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| IDG901503401 | |
| 90.15.03401 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Persano Adorno Paola
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| Area privata di uso pubblico e aperta alla circolazione del pubblico
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| Nota a Pret. Eboli 11 dicembre 1989
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| Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 719-723
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31651
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| La sentenza annotata si inserisce nel filone giurisprudenziale che
ammette l' applicabilita' della normativa sull' assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli, di cui alla l. 990/1969 ed al regolamento
di esecuzione (d.p.r. 973/1970), ai sinistri che avvengono sulle
strade di uso pubblico oppure sulle aree private soltanto se queste
sono di uso pubblico o aperte alla circolazione del pubblico, cioe'
quando risultano aperte al transito di veicoli, pedoni, animali senza
alcuna limitazione in ordine al numero ed al fine per cui e'
consentito l' accesso. La sentenza in questione ha disconosciuto tale
qualificazione ad una cava privata nella quale non e' da ritenersi
consentita la libera circolazione. L' A., tuttavia, ritiene che il
mancato riconoscimento della qualificazione di area pubblica di una
cava non valga di per se' solo ad escludere l' applicabilita' della
normativa sull' assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli, in quanto detta
responsabilita' scaturirebbe solo dal fatto che il veicolo, che ha
prodotto il danno perche' posto in circolazione anche su strade ed
aree pubbliche o aperte al pubblico, era assicurato per la
responsabilita' civile auto; cio' in linea anche con quanto affermato
da una sentenza della Cassazione del 15 ottobre 1984. L' A. conclude
che, considerando il clima di incertezza che tuttora sussiste in
ordine alla definizione di area privata adibita ad uso pubblico ed
area privata adibita ad uso privato, sarebbe auspicabile che il
legislatore, come ha avvertito l' esigenza di estendere l' obbligo
assicurativo alle macchine agricole che, solo occasionalmente,
circolano sulla pubblica via, prendesse in considerazione la
esplicita soppressione del requisito della circolazione su strada ad
uso pubblico o su aree a queste equiparate per l' operativita' della
garanzia assicurativa della responsabilita' civile auto.
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| art. 1 l. 24 dicembre 1969, n. 990
art. 2 d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973
art. 2054 c.c.
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