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185825
IDG901503401
90.15.03401 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Persano Adorno Paola
Area privata di uso pubblico e aperta alla circolazione del pubblico
Nota a Pret. Eboli 11 dicembre 1989
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 719-723
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31651
La sentenza annotata si inserisce nel filone giurisprudenziale che ammette l' applicabilita' della normativa sull' assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli, di cui alla l. 990/1969 ed al regolamento di esecuzione (d.p.r. 973/1970), ai sinistri che avvengono sulle strade di uso pubblico oppure sulle aree private soltanto se queste sono di uso pubblico o aperte alla circolazione del pubblico, cioe' quando risultano aperte al transito di veicoli, pedoni, animali senza alcuna limitazione in ordine al numero ed al fine per cui e' consentito l' accesso. La sentenza in questione ha disconosciuto tale qualificazione ad una cava privata nella quale non e' da ritenersi consentita la libera circolazione. L' A., tuttavia, ritiene che il mancato riconoscimento della qualificazione di area pubblica di una cava non valga di per se' solo ad escludere l' applicabilita' della normativa sull' assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli, in quanto detta responsabilita' scaturirebbe solo dal fatto che il veicolo, che ha prodotto il danno perche' posto in circolazione anche su strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico, era assicurato per la responsabilita' civile auto; cio' in linea anche con quanto affermato da una sentenza della Cassazione del 15 ottobre 1984. L' A. conclude che, considerando il clima di incertezza che tuttora sussiste in ordine alla definizione di area privata adibita ad uso pubblico ed area privata adibita ad uso privato, sarebbe auspicabile che il legislatore, come ha avvertito l' esigenza di estendere l' obbligo assicurativo alle macchine agricole che, solo occasionalmente, circolano sulla pubblica via, prendesse in considerazione la esplicita soppressione del requisito della circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate per l' operativita' della garanzia assicurativa della responsabilita' civile auto.
art. 1 l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 2 d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973 art. 2054 c.c.



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