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| IDG901503402 | |
| 90.15.03402 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Scardillo Giancarlo
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| Questioni in tema di applicazione di sanzioni previdenziali
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| Nota a Pret. Ferrara 15 aprile 1989
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| Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 742-754
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1520; D4022; D7002
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| Il giudice ordinario deve limitarsi a conoscere degli effetti dell'
atto amministrativo in relazione all' oggetto dedotto in giudizio.
Egli non puo' annullare, revocare o modificare l' atto riconosciuto
illegittimo. Il divieto afferisce sia agli atti amministrativi in
senso proprio sia ai fatti illeciti, sia ai fatti positivi che ai
negativi, nonche', infine, alla sospensione de gli stessi. Accedere
alla qualificazione dell' ordinanza-ingiunzione previdenziale per
illecito amministrativo quale atto amministrativo equivale, quindi, a
negare la competenza del giudice ordinario nel "merito". Soccorre,
tuttavia, il legislatore della l. 689/1981. La sanzione
amministrativa irrogata consegue alla violazione delle norme in tale
provvedimento legislativo indicate a seguito dell' omesso versamento,
nei termini di legge, dei contributi previdenziali. Vertendosi in
tema di controversia in materia di previdenza e assistenza
obbligatoria, e' applicabile il disposto di cui all' art. 35 comma 4
l. 689/1981 che, circa la disciplina del conseguente giudizio, fa
riferimento alle norme del c.d. rito del lavoro. La natura
"afflittiva" della sanzione irrogata ex l. 689/1981, fa propendere
per una analogica regolamentazione "penalistica" del giudizio di
opposizione in carenza di apposite previsioni. Se ne deve trarre che
e' da considerare inammissibile ogni intervento "ad adiuvandum" o
autonomo. Il "condono previdenziale" e' da considerare una forma
atipica, straordinaria e non satisfattiva di estinzione dell'
obbligazione contributiva e trova la propria "ratio" nella crisi
della "sanzione" quale deterrente alla evasione contributiva e nella
necessita' di sanare una situazione di illegalita' di massa e di
reperire con immediatezza i fondi indispensabili alla gestione
finanziaria del sistema previdenziale.
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| art. 4 comma 1 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E
art. 35 comma 4 l. 24 novembre 1981, n. 689
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