Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


185826
IDG901503402
90.15.03402 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scardillo Giancarlo
Questioni in tema di applicazione di sanzioni previdenziali
Nota a Pret. Ferrara 15 aprile 1989
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 742-754
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1520; D4022; D7002
Il giudice ordinario deve limitarsi a conoscere degli effetti dell' atto amministrativo in relazione all' oggetto dedotto in giudizio. Egli non puo' annullare, revocare o modificare l' atto riconosciuto illegittimo. Il divieto afferisce sia agli atti amministrativi in senso proprio sia ai fatti illeciti, sia ai fatti positivi che ai negativi, nonche', infine, alla sospensione de gli stessi. Accedere alla qualificazione dell' ordinanza-ingiunzione previdenziale per illecito amministrativo quale atto amministrativo equivale, quindi, a negare la competenza del giudice ordinario nel "merito". Soccorre, tuttavia, il legislatore della l. 689/1981. La sanzione amministrativa irrogata consegue alla violazione delle norme in tale provvedimento legislativo indicate a seguito dell' omesso versamento, nei termini di legge, dei contributi previdenziali. Vertendosi in tema di controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, e' applicabile il disposto di cui all' art. 35 comma 4 l. 689/1981 che, circa la disciplina del conseguente giudizio, fa riferimento alle norme del c.d. rito del lavoro. La natura "afflittiva" della sanzione irrogata ex l. 689/1981, fa propendere per una analogica regolamentazione "penalistica" del giudizio di opposizione in carenza di apposite previsioni. Se ne deve trarre che e' da considerare inammissibile ogni intervento "ad adiuvandum" o autonomo. Il "condono previdenziale" e' da considerare una forma atipica, straordinaria e non satisfattiva di estinzione dell' obbligazione contributiva e trova la propria "ratio" nella crisi della "sanzione" quale deterrente alla evasione contributiva e nella necessita' di sanare una situazione di illegalita' di massa e di reperire con immediatezza i fondi indispensabili alla gestione finanziaria del sistema previdenziale.
art. 4 comma 1 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E art. 35 comma 4 l. 24 novembre 1981, n. 689



Ritorna al menu della banca dati