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185827
IDG901503403
90.15.03403 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Adriani Marenda Francesca
Su un' ipotesi d' inammissibilita' d' intervento adesivo dipendente per mancanza di interesse
Nota a Trib. Milano 16 marzo 1989
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 757-762
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40552
La questione giuridica esaminata nella nota concerne l' impossibilita' di qualificare come intervento adesivo dipendente quello di chi (persona fisica o giuridica) si affermi titolare di un credito verso l' attore ed il convenuto. Questi ultimi, oltretutto, nella fattispecie concreta presa in esame, risultano solidamente responsabili del debito nei confronti del terzo interveniente nella causa promossa per la dichiarazione di nullita' della vendita di un pacchetto azionario che costituisce l' oggetto principale su cui verte la garanzia del credito. E' chiaro pertanto che il terzo interveniente, in questo caso, sara' indifferente all' esito processuale, dato che potra' agire contro chi vedra' assegnate in giudizio le azione contestate. Il suo, quindi, non e' un intervento "ad adiuvandum", esplicato a favore di una delle due parti in causa, ai sensi dell' art. 105, comma 2 c.p.c. Ed e' proprio sull' accertata mancanza di una qualsiasi interesse, giuridicamente qualificato, ad intervenire in causa da parte della Immobiliare Liquigas s.r.l., che il Tribunale di Milano, con sentenza a cui sostanzialmente si aderisce nel contenuto e nella motivazione, ha dichiarato inammissibile l' intervento adesivo dipendente nel concorso di tutte le circostanze verificatesi nella fattispecie esaminata.
art. 105 c.p.c.



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