| La questione giuridica esaminata nella nota concerne l'
impossibilita' di qualificare come intervento adesivo dipendente
quello di chi (persona fisica o giuridica) si affermi titolare di un
credito verso l' attore ed il convenuto. Questi ultimi, oltretutto,
nella fattispecie concreta presa in esame, risultano solidamente
responsabili del debito nei confronti del terzo interveniente nella
causa promossa per la dichiarazione di nullita' della vendita di un
pacchetto azionario che costituisce l' oggetto principale su cui
verte la garanzia del credito. E' chiaro pertanto che il terzo
interveniente, in questo caso, sara' indifferente all' esito
processuale, dato che potra' agire contro chi vedra' assegnate in
giudizio le azione contestate. Il suo, quindi, non e' un intervento
"ad adiuvandum", esplicato a favore di una delle due parti in causa,
ai sensi dell' art. 105, comma 2 c.p.c. Ed e' proprio sull' accertata
mancanza di una qualsiasi interesse, giuridicamente qualificato, ad
intervenire in causa da parte della Immobiliare Liquigas s.r.l., che
il Tribunale di Milano, con sentenza a cui sostanzialmente si
aderisce nel contenuto e nella motivazione, ha dichiarato
inammissibile l' intervento adesivo dipendente nel concorso di tutte
le circostanze verificatesi nella fattispecie esaminata.
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