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185828
IDG901503404
90.15.03404 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Violante Vittorio
Osservazioni sulla natura giuridica dell' ispezione ex art. 2409 c.c.
Nota a Trib. Napoli 13 marzo 1989
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 765-769
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312203; D312204
L' ispettore nominato nel procedimento ex art. 2409 c.c. crea sicuramente una figura "sui generis" propria del procedimento che la origina, semmai ricollegabile al potere di assumere "informazioni" che l' art. 738 comma 3 c.p.c. consente di acquisire nei procedimenti in camera di consiglio. Appare, quindi, improponibile l' accostamento di tale figura al consulente tecnico, stante la diversita' di funzioni demandate ai due soggetti; tanto meno risulta possibile un riferimento all' istituto dell' ispezione ex art. 118 c.p.c., tipico di un processo di natura contenziosa. Durante la fase ispettiva, disposta ai sensi dell' art. 2409 c.c., soltanto agli amministratori e ai sindaci, che possono essere pregiudicati in via immediata e diretta dai provvedimenti cautelari che il Tribunale puo' emettere, spetta la nomina dei tecnici di parte; non ai soci denunzianti, per i quali vigono dei limiti alla consultazione dei libri sociali in base all' art. 2422 c.c., che verrebbero aggirati qualora anche a costoro fosse consentito nominare periti di parte.
art. 2409 c.c.



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