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185830
IDG901503406
90.15.03406 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zerboni Fabrizio
Sulla necessarieta' del "patto processuale" in caso di scissione del giudizio sull' "an" da quello sul "quantum"
Nota a Trib. Milano 23 febbraio 1989
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 774-780
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4162; D3070
Nella materia del risarcimento dei danni la dottrina prevalente e la giurisprudenza ritengono inammissibile la separazione dei giudizi di accertamento dell' esistenza del danno e della liquidazione di esso, a mezzo che il convenuto accetti la scissione dei giudizi e/o non vi si opponga. In realta', non e' corretto subordinare la domanda dell' attore di separazione dei giudizi sull' an e sul quantum, sia essa fatta sin ab initio che in corso di causa, ad un "patto processuale" con il convenuto, in quanto cio' contrasterebbe con il principio della domanda e di conseguenza con il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato, principi cardine dell' attuale processo civile. Per quanto riguarda, in particolare, la possibilita' che l' attore, che originariamente avesse domandato una condanna specifica (an e quantum), possa mutare il proprio atteggiamento processuale riducendola alla sola condanna generica (an), e' da dire che tale possibilita' sia ammissibile in considerazione del disposto dell' art. 184 c.p.c., che consenta appunto la modificazione della domanda.
art. 184 c.p.c. art. 278 c.p.c.



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