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185836
IDG901503412
90.15.03412 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Proto Pietro
Questioni sul c.d. "patteggiamento": compatibilita' e incidenza sulla determinazione quantitativa della pena
Nota a Trib. Mil. Padova 21 febbraio 1990
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 827-836
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62; D68; D5503
L' A., nel commentare la sentenza del Tribunale Militare di Padova, si sofferma sul rapporto fra la diminuente prevista dalla normativa sul patteggiamento ed i limiti legali minimi di pena, condividendo, solo in parte, le soluzioni accolte dai giudici militari. L' A. muove dalla considerazione dell' ammissibilita' di oltrepassare i minimi edittali di pena per effetto dell' applicazione di detta diminuente, dovendosi la stessa ritenere estranea alla categoria delle circostanze del reato e alla disciplina di cui agli artt. 132 c.p. e 26 c.p.mil.p. Tale acquisizione implica: la compatibilita' col principio di legalita'; l' esclusione, da parte del giudice, di un sindacato di merito sulla congruita' della pena concordata dalle parti, nonche' l' autonomia concettuale e giuridica della diminuente. L' A. giunge, altresi', a considerare il patteggiamento sulla pena una sorta di applicazione oggettiva della sanzione e a ricondurre lo stesso (patteggiamento) nella categoria dei fatti preclusivi. Infine, in relazione alla quantita' di riduzione della pena, per effetto dell' applicazione della diminuente, l' A. aderisce alla tesi che interpreta la locuzione "fino a un terzo" riferita alla misura della pena ridotta, che, quindi diventa riduzione di due terzi.
art. 132 c.p. art. 444 c.p.p. art. 26 c.p.mil.p.



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